Informazione dei lavoratori
Come la formazione dei lavoratori, anche l'informazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, è una misura generale per la protezione della salute e sicurezza (art. 15n,o,p) che il datore di lavoro deve applicare.
Obblighi di informazione a carico del datore di lavoro-
Informazioni generali ai lavoratori (art. 36):
i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, pronto soccorso, ecc.
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Informazione sulle attrezzature di lavoro (art. 73): condizioni di impiego delle attrezzature, situazioni anormali prevedibili, rischi dovuti alle attrezzature da lavoro anche indirettamente.
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Informazioni al servizio di prevenzione e protezione (art. 18.2) sulla natura dei rischi, sulle misure preventive e protettive, sugli impianti e processi, sul registro degli infortuni e delle malattie professionali, sulle prescrizioni degli organi di vigilanza
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Informazioni alle imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (26.2b), nel caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate
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Il medico competente informa i lavoratori su (art. 25.1):
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significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti,
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sui risultati degli accertamenti stessi
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Il medico competente comunica al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
Obblighi di informazione a carico del servizio di prevenzione e protezione (art. 33.1f)
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- verificare l'efficacia della formazione stessa








