Formazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori
La formazione dei lavoratori sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è considerata una misura generale per la protezione della salute e sicurezza (art. 15.1n,o,p,q) e, come tale, requisito fondamentale della disciplina dettata dal D.lgs 81/08.
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L'elaborazione di un programma di formazione dei lavoratori (art. 33.1f) è uno dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali organizzato dal datore di lavoro sulla base dell'art. 31.
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La formazione deve essere effettuata [art. 37.1,3,4,5]
in modo sufficiente ed adeguato
coerente con il posto di lavoro e le mansioni di ciascuno
all'atto dell'assunzione
in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni
in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro, o di nuove tecnologie o di nuove sostanze o preparati pericolosi
periodicamente, in base all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi
da persona esperta e sul luogo di lavoro
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Una formazione specifica, a seconda delle caratteristiche dell'azienda, è prevista per:
il rappresentante per la sicurezza: la sua formazione deve concernere i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, in modo che gli siano assicurate adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (le modalità ed i contenuti della sua formazione sono però stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria) [art. 48.7]
gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, i quali devono frequentare specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative [art.32.2]
i preposti, in relazione ai propri compiti, in particolare per la definizione ed individuazione dei fattori di rischio, per la valutazione dei rischi e per l'individuazione dei misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione [art. 37.7]
i lavoratori incaricati, ex art. 18.1b, dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di pronto soccorso, ecc. [art. 37.9]
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Una formazione specifica è anche prevista per le seguenti particolari esigenze:
Come può un software agevolare ed ottimizzare l’adempimento di questi requisiti?
istruzioni per il caso di pericolo grave [art. 19.1d]
uso delle attrezzature di lavoro [artt. 69,70,71]
uso dei dispositivi di protezione individuale [artt. 77,78]
movimentazione manuale di carichi [art. 169]
uso di attrezzature munite di videoterminali [art. 177]
protezione da agenti cancerogeni [art. 239]
rischi da agenti biologici [art. 278]
Un software mirato per la gestione della formazione permette di:
- impostare un programma di formazione con date di scadenza, risorse coinvolte, docenti, obiettivi, ecc.
- definire il tipo di formazione (aggiornamento, qualificazione, nuova assunzione, ecc.)
- chiamare all'addestramento tutti coloro che svolgono una particolare funzione
- verificare l'efficacia della formazione stessa





