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Formazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori

La formazione dei lavoratori sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è considerata una misura generale per la protezione della salute e sicurezza (art. 15.1n,o,p,q) e, come tale, requisito fondamentale della disciplina dettata dal D.lgs 81/08.

  1. in modo sufficiente ed adeguato

  2. coerente con il posto di lavoro e le mansioni di ciascuno

  3. all'atto dell'assunzione

  4. in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni

  5. in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro, o di nuove tecnologie o di nuove sostanze o preparati pericolosi

  6. periodicamente, in base all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

  7. da persona esperta e sul luogo di lavoro

  1. il rappresentante per la sicurezza: la sua formazione deve concernere i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, in modo che gli siano assicurate adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (le modalità ed i contenuti della sua formazione sono però stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria) [art. 48.7]

  2. gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, i quali devono frequentare specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative [art.32.2]

  3. i preposti, in relazione ai propri compiti, in particolare per la definizione ed individuazione dei fattori di rischio, per la valutazione dei rischi e per l'individuazione dei misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione [art. 37.7]

  4. i lavoratori incaricati, ex art. 18.1b, dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di pronto soccorso, ecc. [art. 37.9]

  1. istruzioni per il caso di pericolo grave [art. 19.1d]

  2. uso delle attrezzature di lavoro [artt. 69,70,71]

  3. uso dei dispositivi di protezione individuale [artt. 77,78]

  4. movimentazione manuale di carichi [art. 169]

  5. uso di attrezzature munite di videoterminali [art. 177]

  6. protezione da agenti cancerogeni [art. 239]

  7. rischi da agenti biologici [art. 278]

Come può un software agevolare ed ottimizzare l’adempimento di questi requisiti?

Un software mirato per la gestione della formazione permette di:

  1. impostare un programma di formazione con date di scadenza, risorse coinvolte, docenti, obiettivi, ecc.
  2. definire il tipo di formazione (aggiornamento, qualificazione, nuova assunzione, ecc.)
  3. chiamare all'addestramento tutti coloro che svolgono una particolare funzione
  4. verificare l'efficacia della formazione stessa

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